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D.M. 24/10/2005

4. comma 1, lettera c). Tutti i dati sono espressi in MWh.

2. I soggetli che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità iniportata prodotta da fonti rinnovabili. l'esenzione dall'obbligo richiamato al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03. La richiesta è inoltrata al Gestore della rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1 ed è corredata anche da dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risullino la quantità di elettricità venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione.

3. I1 Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'arlicolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le informazionin suo possesso, relative ai soggetti che omettono di trasmettere l'autocertificazione di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 387103.

4. Ai fini del calcolo del numero di certificati verdi corrispondenti alla vigente quota minima, le produzioni e le importazioni sottoposte all'obbligo della predetta quota minima. espresse in MWh, calcolatc con lc modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e tenulo conlo di quanto disposto al comma 1, vengono molliplicate per il valore della quota minima in vigore e divise per 50. Il risultato è arrotondato all'unità con criterio commerciale.

Art. 4 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili e relativa qualifica

1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387103, può essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999. anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione, tenendo conto che

a) per gli impianti idroelettrici l'elettricità prodotta da fonte rinnovabile viene calcolata detraendo alla produzione netta totale l'energia elettrica attribuibile ai sistemi di pompaggio

b) per i potenziamenti si considera solo la producibilità aggiuntiva, latta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto alla lettera d); c) per le centrali ibride la produzione di energia elettrica iniputabile a fonti rinnovabili è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale

d) per i rifacimenti parziali di impianti idroelettrici e geotermoelettrici e per i potenziamenti di impianti idroelettrici la quola di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell'intervento è quella determinata dal Gestore della rete secondo i criteri indicati nell'allegato A

e) per i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti la quota di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell'intervento e pari al 70 % dell'energia clcttrica prodotta;

2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta anche da impianli termoelettrici entrali in esercizio prima dell' 1 aprile 1999 che, successivamente a tale data. operino come centrali ibride. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini del presente decreto è pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalità calcolo di cui al comma 1, lettera c), al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente l'1 aprile 1999.

3. Il produttore presenta apposita domanda al Gestore della rete per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica. La domanda riporta

a) soggetto produttore,

b) sede dell'impianto,

c) fonte rinnovabile utilizzata,

d) tecnologia utilizzata,

e) potenza nominale,

f) data di cntrata in cscrcizio,

g) producibilità aggiuntiva, o producibilità attesa. Nei casi di potenziamento rifacimento totale o parziale riattivazione cenlrali ibride, al fine di consentire al Gestore della rete di effettuare le opportune verifiche, detta domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di intervento alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere f), g). h) ed i), o a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso di impianti non ancora in esercizio la domanda è corredata da copia del progetto prcliminarc dcll'impianto C, scmprcchk non trovi applicazionc il comma 5 dcll'articolo 12 dcl decreto legislativo n. 387103, la medesima domanda decade qualora, entro sessanta giorni dalla presentazione. il richiedente non inoltri al Gestore della rete copia della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387103. Nel caso di impianti non ancora in cscrcizio, chc abbiano seguito il regime autorizzativo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387103. la domanda è corredata dal progetto definitivo dell'impianto e dal permesso di costruire rilasciato dal Comune. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro novanta giorni dal ricevimento.

4. Nel caso di rifacimento parziale di impianti idroelettrici e geoternioelettrici e di potenzianiento di impianti idroelettrici, il Gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nell'allegato A e. entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, determina altresì la quota di produzionen ella di energia eleltrica ammessa al rilascio dei cerlificati verdi, con le modalità di cui all'articolo 5, a seguito dell'intervento di rifacimento parziale o potenziamento.

5. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al Gestore della rele e all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, rifacimento parziale o totale, e l'avvenuta entrata in esercizio.

6. La qualifica di cui al coninia 3 cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non coniunichi al Gestore della rete l'inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica. Falle salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'inipianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gestore della rete e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni, ovvero, per i soli inlerventi di cui ai punti i), ii) e iii) dell'articolo 2, comma 1, letlera g), entro sei anni, dall'otteniniento della medesima qualifica. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gestore della rete e da questo valutate tali, la qualifica rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presenle decreto cessa di validità entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora il soggetto che detiene la medesima qualifica non comunichi al Gestore della rete l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto. I1 Gestore della rete trasmette le eventuali valutazioni non favorevoli al Ministero delle attività produltive e al Minislero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini dell'espressione di parere ne117anibito delle rispettive competenze istituzionali.

7. La garanzia di origine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 387103, viene rilasciata previa identificazione tecnica dei medesimi impianti. La domanda di identificazione tecnica è inoltrata dal produttore al Gestore della rete, ed è corredata dai seguenti documenti

a) soggetto produttore,

b) sede dell'impianto,

c) fonte rinnovabile utilizzata,

d) tecnologia utilizzata,

e) potenza nominale,

f) data di entrata in esercizio,

f) produzione netta o produzione imputabile nell'anno precedente. La domanda di identificasione Lecnica si ritiene accolta in mancama di pronunciamento del Gestore della rete entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

8. Nel caso di pronuncia negativa in ordine alla qualifica per tutte le fattispecie prospettate nel presente articolo, ovvero alla identificazione tecnica di cui al comma 7, il Gestore della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le relative motivazioni ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dalla pronuncia stessa. I Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, possono assumere determinazioni contrarie ove non ravvisino la sussistenza dei requisiti per la pronuncia negativa.

Art. 5 - Modalità di rilascio dei certficati verdi

1. La produzione netta di energia elettrica degli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ha diritto, per i primi otto anni di esercizio successivi alla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, ai certificati verdi definiti all'articolo 2, comma 1 , lettera o), del decreto legislativo n. 387103. nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11 e all'articolo 20. commi 2 e 5. dello stesso decreto legislativo. La produzione netta di energia elettrica dagli impianti di cui all'articolo 4. commi 1 e 2, ha diritto al rilascio dei certificati verdi sempreché i medesimi impianti siano muniti di vigente qualifica. di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, la produzione netta di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e rifiuti, che ha diritto ai certificati verdi per i primi otto anni successivi all'entrata in esercizio commerciale degli impianti, ha altresì diritto, su richiesta del produttore e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 387103. articolo 20. comma 6. ai certificati verdi per ulteriori quattro anni, in misura corrispondente al 60 % della produzione energetica annua netta realizzata in ciascuno dei predetti quattro anni.

3. Il certificato verde, di valore unitario pari a 50 MWh, è emesso dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'ufficio tecnico di finanza.

4. Ai fini della emissione dei certificati verdi e delle successive verifiche, la corrispondente produzione netta di energia è arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale.

5. Su richiesta del produttore, sono emessi da parte del Gestore della rete certificati verdi, di valore unitario pari a 50 MWh. relativi alla producibilità attesa degli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nell'anno in corso o nell'anno successivo.

6. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati verdi emessi, il Gestore della rete compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione. in mancanza di certificati verdi per l'anno di riferimento, può essere fatta anche per i due anni successivi.

7. Nel caso di impianti di cui all'articolo 4, comma 1, non ancora in esercizio. l'emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dalla autorizzazionc rilasciata ai scnsi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387103, laddove prevista, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a favore del Gestore della rete, in termini di encrgia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi di all'articolo 9, con le modalità di cui all'articolo 11, comma

 

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